L’art 15.1
dello Schema di Convenzione conteneva un refuso ed è stato così sostituito:
“15.1 Ai fini della stipula della presente
Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di
CEA e degli Enti Contraenti il cui importo è stato determinato con riferimento
al valore della componente energia di aggiudicazione dell’appalto (l’importo
per determinare l’entità della cauzione è ottenuto moltiplicando il
quantitativo massimo contrattuale espresso in kWh al precedente Art. 2, lettera
q), per il valore medio dei prezzi baseload
pubblicati sulla piattaforma EEX, per gli anni 2021 e 2022, nei giorni
immediatamente precedenti la data di sottoscrizione della convenzione,
maggiorato del valore “S”
di aggiudicazione dell’appalto).
La cauzione definitiva si
intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a
garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del
Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ.
nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di
Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici
assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista
l’applicazione di penali, nei confronti degli Enti Contraenti e di CEA, e
pertanto resta espressamente inteso che gli Enti Contraenti e/o CEA hanno
diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione
delle penali di cui al precedente articolo.”